Quando si vive in affitto, una delle questioni più frequenti tra inquilino e proprietario riguarda la suddivisione delle spese per la manutenzione dell’alloggio, compresi interventi come la verniciatura del cancello. Questa domanda è tutt’altro che banale e la risposta definitiva richiede di considerare diversi fattori come la natura dell’intervento, la tipologia dell’immobile e le specificità eventualmente indicate nel contratto di locazione.
Normativa di riferimento: manutenzione ordinaria e straordinaria
La legislazione italiana distingue le spese a carico dell’inquilino e quelle a carico del proprietario sulla base della natura degli interventi da compiere. L’inquilino è responsabile della cosiddetta piccola manutenzione, ovvero degli interventi necessari a garantire la normale funzionalità e l’uso regolare dell’immobile, ferme restando le clausole del contratto. Il proprietario, invece, è tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria e gli interventi strutturali volti a conservare l’efficienza, la sicurezza e il valore dell’immobile nel tempo.
La verniciatura del cancello rientra nella categoria degli interventi di manutenzione. Tuttavia, la sua attribuzione non è sempre ovvia: può dipendere dallo stato del cancello, dal motivo per cui si rende necessaria la pittura e persino da cosa è previsto nel contratto.
Quando la verniciatura spetta al proprietario
Secondo la giurisprudenza e le interpretazioni più diffuse, la verniciatura del cancello esterno, delle inferriate e degli infissi esterni ricade generalmente tra le spese di competenza del proprietario. Questo significa che, salvo diverso accordo contrattuale, la responsabilità economica per questa tipologia di intervento è in capo al locatore, cioè al proprietario dell’immobile. Il ragionamento alla base di tale attribuzione è chiaro: la manutenzione delle parti esterne rappresenta una misura di conservazione dell’immobile che va oltre il semplice uso quotidiano dello stesso da parte di chi lo abita.
Ad esempio, se il cancello esterno necessita di essere riverniciato perché il tempo o le intemperie hanno provocato danni o scolorimenti estesi, oppure perché il materiale rischia di deteriorarsi in modo permanente, la spesa compete al proprietario. Anche nei casi in cui il cancello faccia parte di una proprietà condominiale, le spese per la manutenzione straordinaria e per la conservazione strutturale spettano al proprietario dell’unità immobiliare, che poi partecipa alle spese condominiali secondo i millesimi di proprietà.
Un autorevole esempio è riportato da una guida legale secondo cui la verniciatura degli infissi esterni, del cancello e la manutenzione della porta d’ingresso sono nella totalità dei casi a carico del proprietario. Questa divisione si applica anche se si tratta di una casa autonoma, indipendentemente dal fatto che il cancello serva una sola unità o più unità immobiliari.
Quando la spesa tocca all’inquilino
In alcuni casi specifici, tuttavia, la verniciatura del cancello può essere posta a carico dell’inquilino:
- Se i danni sono causati da uso improprio o da negligenza deliberata dell’inquilino.
- Se la necessità di riverniciare deriva da atti vandalici compiuti dall’inquilino stesso o da persone da lui autorizzate a entrare nella proprietà.
- Se il contratto di locazione prevede esplicitamente che la tinteggiatura periodica di cancello e infissi sia a carico del conduttore.
Fa fede l’art. 1576 del codice civile, che indica l’obbligo per l’inquilino di occuparsi delle riparazioni di piccola manutenzione dovute al deterioramento prodotto dall’uso normale della cosa. Tuttavia, la semplice usura naturale dovuta al tempo, come la perdita di colore o la formazione di ruggine senza colpa, non ricade tra queste casistiche.
Inoltre, la manutenzione ordinaria di elementi interni (ad esempio infissi e ringhiere di balconi privati) può essere invece una responsabilità dell’inquilino, specialmente se non vi sono specifiche previsioni contrattuali e se l’intervento si rende necessario a causa di un utilizzo particolarmente intenso o distratto.
Contratto di affitto e casi particolari
Il contratto di locazione è fondamentale nello stabilire chi deve sostenere le spese di determinati interventi. Se nel contratto è prevista una clausola specifica che pone a carico dell’inquilino la pittura del cancello o delle strutture esterne, questa sarà valida purché conforme alle norme generali del codice civile e non deroghi principi inderogabili di legge. Si consiglia quindi di verificare sempre il testo contrattuale prima di intraprendere qualsiasi spesa o azione in merito.
In assenza di clausole specifiche, si applicano le regole generali sopra illustrate. Va comunque precisato che, quando la causa che determina la necessità della verniciatura non è chiaramente attribuibile né al normale uso né a una vetustà straordinaria, si può generare un contenzioso: in tali situazioni, secondo la prassi legale e come evidenziato dalla giurisprudenza, la spesa ricade sull’inquilino qualora l’origine del danno derivi dall’uso. Ma se l’usura è dovuta al trascorrere del tempo e non all’utilizzo diretto o ad abusi, allora la spesa è a carico del proprietario.
Nel caso di edifici condominiali, la spesa relativa alla manutenzione del cancello condominiale viene ripartita tra i vari condòmini proporzionalmente ai loro millesimi di proprietà. Il proprietario della singola unità, quindi, rimane responsabile per la quota a lui spettante, e può rivalersi nei confronti dell’inquilino solo se ciò è previsto da una specifica clausola contrattuale.
Consigli pratici e riferimenti tecnici
- Verifica sempre cosa prevede il contratto di affitto: se non vi sono clausole particolari, la verniciatura del cancello esterno resta compito del proprietario.
- Se la necessità della pittura deriva da motivi di estetica temporanea alla fine del contratto o da personalizzazioni minori, è buona norma confrontarsi con il proprietario per trovare una soluzione condivisa.
- Se ti viene chiesto di sostenere direttamente la spesa pur non spettandoti, puoi fornire riferimenti giurisprudenziali e articoli del codice civile a supporto della tua posizione.
- In caso di contrasto persistente sulle responsabilità, l’assistenza di un’associazione dei consumatori o di un avvocato esperto in diritto immobiliare può essere determinante.
Per approfondimenti sui concetti di proprietà e di manutenzione, consulta le fonti giuridiche aggiornate o i portali dedicati agli affitti.
In sintesi, la regola generale vuole che la verniciatura del cancello esterno sia una spesa di competenza del proprietario, a meno che il contratto di affitto non disponga diversamente o che il deterioramento sia imputabile a un uso scorretto da parte dell’inquilino. Una chiara definizione delle responsabilità nel contratto resta sempre la via migliore per evitare conflitti e garantire una convivenza serena tra le parti.